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Somministrazione transnazionale di manodopera: regole ed indicazioni

  • Immagine del redattore: Cristina Bonesi
    Cristina Bonesi
  • 16 apr 2015
  • Tempo di lettura: 3 min

Si forniscono indicazioni operative sulla somministrazione transnazionale di lavoro per la verifica della corretta applicazione dell’istituto.

La somministrazione transnazionale di lavoro consiste nella possibilità per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea di distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia. In particolare, le agenzie “estere”, per operare legittimamente nel nostro Paese, non necessitano dell’autorizzazione prevista dalla normativa italiana (art. 4, D.Lgs. n. 276/2003), nella misura in cui dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, equivalente rispetto a quello richiesto dalla legislazione italiana (Ministero del lavoro, circolare n. 7/2005). Altresì, in ordine ai requisiti patrimoniali (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 276/03), è possibile per le stesse l’esonero sia dal versamento del deposito cauzionale che dalla stipula della garanzia fideiussoria, sempre che vi sia stato l’assolvimento di “obblighi analoghi” volti a rendere effettiva la tutela del lavoratore nelle ipotesi di eventuali inadempimenti, di natura contributiva o retributiva, nel rispetto della legislazione dello Stato di provenienza. Relativamente alle tutele lavoristiche in relazione ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato dell’Unione europea, è richiesto il rispetto dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Dunque, laddove l’attività lavorativa sia svolta in Italia, quest’ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a: - periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, nonché durata minima delle ferie annuali retribuite, per cui trovano applicazione le disposizioni sostanziali ed il regime sanzionatorio previsti dal D.Lgs. n. 66/2003 (l’eventuale trasgressore può pertanto essere destinatario sia di sanzioni amministrative che di provvedimenti prescrittivi, nel caso in cui vengano accertate violazioni di natura penale); - tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario. Al riguardo, nella nozione di retribuzione vanno ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La retribuzione così intesa è, dunque, strettamente legata alla definizione di “reddito da lavoro dipendente” rilevante ai fini fiscali, e nella stessa rientrano tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza operare unti comparazione per singola voce retributiva, che risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi normativi applicabili nei diversi Paesi europei (Ministero del lavoro, interpello n. 33/2010). Peraltro, al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco, anche nell’ambito di una somministrazione di lavoro transnazionale, il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. 124/2004; - salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; - non discriminazione tra uomo e donna: - condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione. E’ previsto nelle ipotesi di lavoro somministrato da parte di agenzie comunitarie (cosi come avviene per quelle italiane) il diritto del lavoratore somministrato a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte, nonché la disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento di obblighi retributivi e previdenziali. In sintesi, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è sancita e garantita una sostanziale parità di trattamento, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore. Infine, quanto alla documentazione utile alla verifica da parte del personale ispettivo del rispetto delle condizioni di lavoro, nonché della regolarità del rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore oggetto di somministrazione transnazionale, sono rilevanti: il contratto di somministrazione di lavoro e l’autorizzazione amministrativa del Paese di stabilimento dell‘agenzia straniera; i documenti di riconoscimento e gli eventuali contratti individuali di lavoro dei personale somministrato; i formulari A1 dei lavoratori interessati; i prospetti paga già elaborati ovvero la documentazione idonea a dimostrare il pagamento della retribuzione ed il relativo importo nonché la tracciatura dell’orario di lavoro; la documentazione in materia di salute e sicurezza (a seconda delle situazioni, DVR, POS, sorveglianza sanitaria, etc.); ogni altra documentazione disponibile e utile alla verifica dei rapporti di lavoro

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