Quali sono le agevolazioni fiscali e contributive per l’assunzione dei detenuti?
- Cristina Bonesi
- 20 dic 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Quali sono le agevolazioni fiscali e contributive per l’assunzione dei detenuti
La normativa vigente prevede una serie di agevolazioni di carattere contributivo e di carattere fiscale al fine di favorire l’assunzione del personale detenuto. Relativamente al beneficio fiscale, l’art. 3, legge n. 193/2000, prevede la concessione alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, per un periodo non inferiore a 30 giorni, di un credito di imposta pari a 520 euro mensili (per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati, anche se ammessi al lavoro esterno) o di euro 300 (per le assunzioni di lavoratori detenuti in regime di semilibertà). È, inoltre, necessaria la previa stipula di una convenzione con l’Istituto Penitenziario ove sono presenti i lavoratori detenuti. Possono beneficiare dello sgravio fiscale le imprese che: • svolgono attività di formazione finalizzata all’assunzione immediata del personale detenuto per un periodo minimo pari al triplo del periodo di formazione per il quale ha fruito del beneficio; • svolgono attività di formazione finalizzata a fornire professionalità al personale detenuto da impiegare in attività svolte direttamente nell’ambito dell’’Amministrazione penitenziaria. I lavoratori detenuti avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. L’azienda, per fruire dell’agevolazione fiscale deve presentare apposita domanda autorizzata dagli enti competenti e, a partire dal 1° gennaio 2016, è possibile ottenere la compensazione del credito d’imposta attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente al beneficio contributivo, l’art. 8 del D.M. n. 148/14, prevede che per il personale detenuto le aliquote della contribuzione dell’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale sono ridotte nella misura del 95% limitatamente al periodo in cui il soggetto presta attività lavorativa (non è comprensivo anche del periodo di formazione). L’impresa è tenuta a presentare alla sede Inps competente apposita domanda a cui va allegata la convenzione stipulata con l’Istituto Penitenziario. L’agevolazione fiscale e quella contributiva spetta per tutta la durata dello “status” di detenuto e anche per un periodo di: • 18 mesi: se il lavoratore detenuto ha fruito della semilibertà o del lavoro esterno; • 24 mesi: se il lavoratore detenuto non ha fruito della semilibertà o del lavoro esterno.
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